Energia elettrica, spese per la materia energia 24 euro: accise, addizionali e IVA pari a 1,413 euro.
Federcontribuenti: abbiamo chiamato la società fornitrice che ci ha confermato errori di battitura ma non di calcolo. La fattura dice che l’IVA la versa il consumatore finale come da art 7 bis DPR 633/72, mentre la società parla di refuso – non è IVA ma conguaglio però non intendono correggerla”. Un fatto gravissimo confermare una fattura errata nella sua compilazione e l’intento di non correggerla. Cosa è successo?
Arriva alla Federcontribuenti un consumatore con una fattura, già oggetto di recupero crediti, sull’energia elettrica. Il consumatore chiudeva 6 mesi fa la posizione con tale società quando riceve da loro un importo pari a 1.438 euro di luce. Leggiamo la fattura ”e subito notiamo vizi gravi. Il periodo è pari a 10 mesi; sulla fattura vi è scritto salvo conguaglio lasciando intendere un ulteriore ricalcolo sul periodo dicembre 2017 – settembre 2018 ben consapevoli di non poter ricalcolare consumi vecchi di 2 anni. A pagina 2 troviamo scritto: spesa per l’energia 24,41 euro – spesa per il trasporto e la gestione del contatore zero euro; imponibile zero euro; esente art 7 bis DPR 633/72 pari a euro 1178,74 euro e cos’è? L’iva che dovrà versare all’ERARIO il consumatore finale e sulla quale dovrà versare altra IVA sulla vendita pari al 22% su un imponibile di 1.178,74 euro, (la somma della spesa materia di 24,41 più accise e addizionali per 1.154,11 euro).
Ma a quale norma fa riferimento? Vediamoci chiaro!”
Si chiama REVERSE CHARGE e si applica anche alle cessioni imponibili di oro da investimento, agli acquisti di gas naturale mediante rete di distribuzione e di energia elettrica.
”In termini pratici, il reverse charge IVA effettua un rovesciamento dei ruoli, perché chi acquista un bene o servizio diventa automaticamente e obbligatoriamente soggetto passivo dell’imposta. Peccato che sia lecito quando la società fornitrice appartiene ad altro STATO oppure il consumatore usa il servizio per commerciare oltre dogana. In questo caso sia la società che fornisce l’energia elettrica e sia il consumatore risiedono ed operano in ITALIA. Contattati per telefono dalla Federcontribuenti tale società ha ammesso che l’esenzione è un refuso e che la somma calcolata non andava scritta nella voce di spese accise e addizionali e IVA ma come conguaglio. Sempre per telefono al nostro invito ad inviare nuova fattura corretta ci è stato detto di no.
Il consumatore è tenuto a versare punto e basta”.
Impugneremo naturalmente questa fattura ma va detto che, ”la truffa sui conguagli come sui conteggi dell’imponibile continua senza sosta. Stanno beffando la norma che vieta i conguagli superiori i due anni ricalcolando brevi periodi in maniera illegittima e sulla base di fogli sul consumo illeggibili e non confrontabili e per tanto opponibili da parte dei consumatori finali. Occhio alle fatture, quando la somma vi insospettisce chiedete una verifica”.